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Ingressi in Italia dal Regno Unito

L’Ordinanza 9 gennaio 2021 prevede, in linea generale, il divieto di ingresso in Italia per coloro che abbiano soggiornato/transitato in Regno Unito nei 14 giorni precedenti al tentativo di ingresso in Italia.

 

Il traffico aereo è consentito, ma solo a determinate condizioni.

 

Possono entrare/rientrare in Italia, dopo un soggiorno/transito in Regno Unito nei 14 giorni precedenti, a condizione di non presentare sintomi compatibili con COVID-19, solamente:

 

  1. Le persone che hanno residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020;
  2. Le persone che si trovino in stato di assoluta necessità.

 

Entrambe le condizioni sono da autocertificare. L’autocertificazione è soggetta a controllo a parte delle autorità competenti.

 

A coloro che rientrino in una delle due categorie precedenti, l’ingresso/rientro in Italia è consentito, a condizione di:

 

  1. presentare al vettore, all’atto dell’imbarco, e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli, la certificazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
  2. effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico, per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento. In caso di ingresso nel territorio nazionale mediante volo proveniente dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord, il secondo test è effettuato al momento dell’arrivo in aeroporto;
  3. indipendentemente dal risultato del test, sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di quattordici giorni presso l’abitazione o la dimora nei termini di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente del consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, previa comunicazione del proprio ingresso nel territorio nazionale al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio.

 

A coloro che non rientrano nei criteri indicati (residenza anagrafica in Italia da prima del 23 dicembre 2020 o assoluta necessità), continua ad applicarsi il divieto di ingresso, nei termini previsti dalle Ordinanze 9 gennaio 2021 e 20 dicembre 2020.

 

A condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e fermi restando gli obblighi di dichiarazione di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020, le disposizioni di cui all’ordinanza del Ministro della salute 9 gennaio 2021 non si applicano all’equipaggio e al personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci, fermo restando l’obbligo di sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.

 

Non sono previste altre eccezioni.

 

Si invitano i passeggeri in arrivo o in partenza a consultare il sito www.viaggiaresicuri.it per tutte le informazioni aggiornate in merito alla regolamentazione degli spostamenti.